Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali




Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Il controllo dell'import/export delle specie vegetali è di competenza del Servizio fitosanitario regionale, cui devono sempre essere inviati per il rilascio dei certificati fitosanitari.
Allo stesso modo per la produzione, i documenti vanno inviati al servizio per l'iscrizione al R.U.O.P. (Registro Ufficiale degli Operatori Professionali) e il rilascio del "passaporto delle piante".
Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, che per essere introdotti nel territorio della Repubblica Italiana sono soggetti ad ispezione fitosanitaria?
I prodotti sono quelli previsti nell'allegato V del D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.
Quali sono i punti di entrata autorizzati in Liguria per importare prodotti vegetali da paesi terzi?
In Liguria sono cinque i punti autorizzati per introdurre nel territorio dell'UE vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario: dogane portuali di Genova (porto e terminal container di Voltri), dogana aerea di Genova (aeroporto), dogana portuale della Spezia (porto, terminal Fornelli, terminal Tarros), dogana portuale di Savona (porto e Reefer terminal di Vado), dogana portuale di Imperia.
Quali sono i prodotti vegetali, originari di paesi terzi, di vietata introduzione per motivi fitosanitari nel territorio della Repubblica Italiana?
I prodotti sono quelli previsti nel D.M. 31/1/1996 e successive modificazioni.
Sono soggetti a controllo fitosanitario anche piccole quantità di prodotti vegetali trasportati da turisti di ritorno da paesi terzi?
Sì, anche se è ammessa, in deroga, l'introduzione di piccoli quantitativi di prodotti destinati ad essere utilizzati a fini non industriali, né agricoli, né commerciali, in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del paese di origine.
Controlli all'esportazione
I controlli all'esportazione accertano l'assenza di organismi nocivi sui vegetali destinati a paesi terzi. Tali verifiche sono obbligatorie in quanto previste dalla normativa degli stati importatori, pena il rifiuto all'importazione.
Il servizio fitosanitario rilascia un apposito certificato.
Contestualmente alla presentazione delle richieste di rilascio certificati deve essere presentata la ricevuta di versamento della tariffa fitosanitaria: euro 31,50 per il certificato di vegetali con peso superiore ai 100 kg. Al di sotto di tale peso la cifra ammonta a euro 10,00.
Il versamento si effettua utilizzando il conto corrente postale 62515473 intestato a Regione Liguria - Servizio Tesoreria - Tariffa fitosanitaria (per bonifici utilizzare il codice IBAN IT 78 U 07601 01400 0000 62515473).
Controlli all'importazione
In Liguria punti autorizzati per l’entrata nel territorio dell’U.E. di vegetali e prodotti vegetali soggetti a controllo fitosanitario sono 5: Dogane portuali di Genova (Porto Sampierdarena e Terminal container di Voltri), dogana aerea di Genova (Aeroporto), dogana portuale della Spezia, dogana portuale di Savona, dogana portuale di Imperia.
I vegetali e prodotti vegetali, originari di Paesi Terzi cioè non appartenenti all’Unione Europea, soggetti obbligatoriamente a controllo fitosanitario al momento dell’importazione da parte del Servizio Fitosanitario Regionale sono elencati negli allegati V parte B e VI della Direttiva 2000/29 e successive modifiche.
I prodotti dell’all. V devono altresì essere accompagnati dal certificato fitosanitario di esportazione di origine.
In deroga il legname di Thuya, di Conifere e di Conifere essicate in forno dal Canada e dagli Usa può essere scortato rispettivamente da: “Certificate of Debarking and grub hole control”, “Heat treatment certificate Using Heat Chambers”, “Heat treatment certificate Using a Kiln facility”.
I prodotti elencati nell’allegato VI non necessitano di certificato fitosanitario d’origine.
Gli importatori dei vegetali e prodotti vegetali di cui all’all. V devono essere iscritti al Registro dei Produttori, ai sensi dell’art 19 del D.Lgs 214/05.
L’importazione dei prodotti sementieri elencati nell’all. I del DM 4 giugno 1997, ai sensi della legge 20/4/76 n. 195, è subordinata al rilascio preventivo del Nulla-osta dell’Amministrazione regionale competente per territorio dove ha sede la ditta importatrice; il N.O., in originale, deve essere presentato al Servizio Fitosanitario al momento dell’importazione. Una copia debitamente vistata dall’Ispettore fitosanitario, che accerta la corrispondenza dei prodotti sementieri da importare con le indicazioni contenute nel nulla-osta, viene consegnata all’Autorità doganale unitamente al Nulla Osta fitosanitario all’ importazione.
A seguito delle ispezioni effettuate ed al riscontro della documentazione presentata il Servizio Fitosanitario Regionale autorizza l’importazione dei vegetali e prodotti vegetali in oggetto, rilasciando un Nulla Osta fitosanitario per l’importazione, codificato, da presentare all’Autorità doganale.
I vegetali e prodotti vegetali di vietata importazione per motivi fitosanitari sono elencati nell’ All.III della citata Direttiva 2000/29.
Il Nulla Osta fitosanitario per l’importazione va richiesto da parte degli interessati su appositi moduli (ALLIII – Nulla Osta Importazione 2019) ed è soggetto al pagamento di una tariffa fitosanitaria (vedi ALL I circolare 2882/165297 del 24/11/05) da calcolare secondo l’allegata tabella di calcolo (ALL II Fitotax). Tutti e tre gli allegati sono scaricabili in fondo a questa pagina.
Tutte le comunicazioni e richieste devono avvenire tramite le mail dedicate.
Per essere sempre aggiornato sulle nostre attività e su tutte le novità relative al mondo di Confagricoltura.