Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Sintesi
Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, è previsto nel D.L. cd. “Anticipi” per la misura Beni strumentali “Nuova Sabatini” uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l’anno 2023.
In sede di conversione in legge del suddetto Decreto sono state, altresì, introdotte nuove disposizioni che regoleranno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, il rilascio delle garanzie da parte del Fondo PMI, a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari.
Commento
La concessione di strumenti finanziari quali contributi in “conto impianti” e le garanzie pubbliche consentono sostanzialmente alle micro, piccole e medie imprese di beneficiare, soprattutto nell’attuale quadro congiunturale, di una riduzione in termini di tasso di interesse praticato sull’operazione di finanziamento erogata e/o garantita.
Il rifinanziamento della misura agevolativa “Nuova Sabatini” e le nuove regole del Fondo PMI, che in buona parte confermano soglie importanti per il rilascio delle garanzie alle imprese a fronte di finanziamenti bancari, dimostrano l’impegno della Confederazione per risollevare il comparto dall’attuale congiuntura economica – finanziaria e, dunque, sostenere gli investimenti.
Confagricoltura accoglie, quindi, con favore il rifinanziamento della misura agevolativa “Nuova Sabatini” per l’anno corrente, e le nuove regole del Fondo PMI che disciplinano il rilascio delle garanzie pubbliche a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Tali agevolazioni confermano l’impegno della Confederazione per risollevare e sostenere il comparto dall’attuale congiuntura economica – finanziaria e, dunque, incentivare gli investimenti.
Entrando nello specifico della normativa che ci occupa, si segnala che il Decreto Legge n. 145/2023 - cd. DL Anticipi - coordinato con la legge di conversione n. 191/2023 (pubblicato in G.U. n. 293 del 16.12.2023), all’articolo 13 autorizza per la misura agevolativa “Nuova Sabatini” la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023. L’intervento assicurerà, dunque, continuità agli investimenti produttivi delle mPMI (anche) agricole per l’acquisto di beni strumentali.
Restando sul tema della “Nuova Sabatini”, si coglie, altresì, l’occasione per ricordare il differimento del termine di sei mesi per la conclusione degli investimenti anche per i contratti di finanziamento stipulati nella seconda parte del 2023 previsto dal Decreto Legge cd. Proroghe all’articolo 6 – quater.
Più precisamente, la precedente proroga di sei mesi, sempre sollecitata dall’Organizzazione, utile ad allungare il periodo di realizzazione degli investimenti, da 12 a 18 mesi, riguardava i contratti stipulati fino al 30 giugno 2023. Grazie al nuovo intervento normativo, dunque, anche le imprese che stipuleranno il contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2023 potranno beneficiare di un periodo più ampio, fino a 18 mesi, per ultimare gli investimenti agevolati. Tale proroga, voluta fortemente da Confagricoltura, risulta essere molto importante soprattutto in periodi come questi nei quali i fornitori hanno difficoltà a reperire materie prime.
In sede di conversione in legge del cosiddetto Decreto Anticipi è stata introdotta la riforma del Fondo di garanzia per le PMI che si applicherà dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2024 (ex art. 15-bis del D.L. 145/2023. Convertito in L. 191/2023).
Con le nuove disposizioni, rispetto a quanto previsto dalla legge di bilancio 2022, si conferma solo l’importo massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa, che è pari a 5 milioni di euro, mentre le nuove regole prevedono modifiche alle percentuali di copertura, l’esclusione delle imprese più rischiose e l’ammissione degli enti del terzo settore.
Dunque, fino al 31 dicembre 2023 rimarranno in vigore le norme transitorie contenute dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 55 e 55-bis, Legge 234/2021), a partire dal 1 gennaio 2024 entrerà in vigore la nuova disciplina, che opera con le seguenti modalità:
- l’importo massimo garantito per singola impresa è pari 5 milioni di euro;
- sono esclusi i soggetti che rientrano nella fascia 5 del modello di valutazione del merito creditizio del Fondo, quindi le imprese più rischiose;
- la garanzia del Fondo è concessa alle PMI fino alla misura massima del:
- 55% per finanziamenti per esigenze di liquidità ,rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione del Fondo PMI (si tratta, sostanzialmente, delle imprese meno rischiose);
- 60% per finanziamenti per esigenze di liquidità rientranti nelle fasce 3 e 4 del suddetto modello di valutazione;
- 80% dei finanziamenti per investimenti, nonché per finanziamenti a favore di PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (quindi senza valutazione);
- 80% in relazione ai finanziamenti:
- di importo fino a 40.000 euro; ovvero
- fino a 80.000 euro nel caso di richiesta di garanzia presentata in modalità di riassicurazione (Confidi);
- sino a 50.000 euro in relazione ai finanziamenti di microcredito di cui all’articolo 111 del testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (per queste categorie il modello di valutazione del fondo si applica solo per gli accantonamenti al rischio);
- 50% per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali;
- la garanzia del Fondo può essere concessa, previa autorizzazione della Commissione europea, in favore di Mid Cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fatta esclusione di quelle aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio. La garanzia alle Mid Cap, che può essere concessa nei limiti del 15% della dotazione finanziaria annua del Fondo, è riconosciuta:
- fino alla misura massima del 30% di finanziamenti per liquidità;
- nella misura del 40% nel caso di finanziamenti per investimenti, nonché per le operazioni finanziarie riferite a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo.
- In favore delle microimprese, di cui al Regolamento n.651/2014, la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito;
- per le garanzie concesse alle Mid Cap, viene prevista una commissione “una tantum” pari all’1,25% dell’importo garantito dal medesimo Fondo.
Per completezza normativa si fa, altresì, presente che con le nuove disposizioni di cui al Decreto in commento si amplia la platea dei possibili beneficiari della garanzia del Fondo PMI: possono accedere anche gli ENTI DEL TERZO SETTORE.
Quindi, nel caso degli Enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore, nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative, la garanzia è concessa in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione.
Per gli Enti non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze.
Per i suddetti soggetti si segnala che tale garanzia può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo.
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