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ANTINCENDIO: cambia la formazione e la gestione delle emergenze in azienda

27 ottobre 2021
ANTINCENDIO: cambia la formazione e la gestione delle emergenze in azienda -  Rural 4.0 - second edition | Confagricoltura Liguria

In data 4 ottobre 2021 è stato pubblicato in G.U. il D.M. 02/09/2021 che introduce alcune novità in materia di antincendio e gestione delle emergenze all’interno delle aziende.

Il D.M. entrerà in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e interviene apportando importanti modifiche a quanto già previsto in materia dal D.M. 10 marzo 1998.

Qui sono riepilogate le principali novità che riguardano, prevalentemente, le seguenti aree tematiche:

formazione antincendio per il personale aziendale designato,

gestione delle emergenze, con particolare riguardo al “piano di emergenza”, alla “informazione degli addetti” e alle “prove di evacuazione/esercitazioni di emergenza”.

 

FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO

1) Introdotto l’obbligo di aggiornamento della formazione degli incaricati antincendio ogni 5 anni.

2) I livelli di rischio Incendio (Basso – Medio – Alto) previsti dal vecchio D.M. 10 marzo 1998, individuati anche per determinare la durata dei percorsi formativi per il personale addetto alla prevenzione incendi, sono stati così modificati:

- VECCHIA CLASSIFICAZIONE Attività a rischio elevato / Attività a rischio medio / Attività a rischio basso

- NUOVA CLASSIFICAZIONE Attività di Tipo 3 / Attività di Tipo 2 / Attività di Tipo 1

3) Introdotto l’obbligo di aggiornamento della formazione degli incaricati antincendio ogni 5 anni.

4) Il decreto entra in vigore in data 04/10/2022 (dopo un anno dalla sua pubblicazione in G.U.) e saranno validi i corsi programmati, prima di tale data, anche se realizzati nel rispetto del D.M. 10/03/1998, purché svolti entro 6 mesi (04/04/2023).

5) Il primo aggiornamento degli incaricati deve essere effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione iniziale o aggiornamento effettuata. Se, alla data di entrata in vigore del decreto, sono passati più di 5 anni dall’ultima formazione, l’aggiornamento deve essere erogato con le modalità previste dal nuovo D.M., entro 12  mesi (04/10/2023).

6) Ammessa la FAD (Formazione a distanza) sincrona per la parte teorica.

 

7) Tra le attività a rischio elevato (ora chiamate di tipo 3) sono stati inseriti gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti.

8) Nei corsi per le attività a rischio basso (ora di tipo 1) è stata inserita l’esercitazione pratica con l’uso di estintori.

9) È stata confermata la durata dei corsi di aggiornamento della formazione in materia di antincendio, già prevista dalla Circolare avente Prot. N° 0012653, del 23/02/2011, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile:

• 2 ore per il rischio basso di incendio (ora attività di Tipo 1),

• 5 ore per il rischio medio di incendio (ora attività di Tipo 2),

• 8 ore per il rischio alto di incendio (ora attività di Tipo 3).

10) Sono state introdotte alcune piccole modifiche alle attività ex “allegato X” per le quali è previsto l’esame dei Vigili del Fuoco finalizzato al rilascio dell’idoneità tecnica. Nell’allegato IV al D.M. sono stati ora inseriti anche:

• campeggi e villaggi turistici con oltre 400 persone,

• interporti di superficie superiore a 20.000 metri quadrati,

• aerostazioni, stazioni ferroviarie e marittime aventi estensione superiore a 5.000 metri quadrati.

11) Definiti nuovi criteri per la qualificazione dei docenti dei corsi in materia di antincendio:

possesso di diploma di scuola media superiore e possedere almeno uno di questi requisiti:

a) documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti antincendio: se l’esperienza riguarda solo la parte pratica, il docente è qualificato per la pratica, analogamente, per la parte teorica. Se dimostra almeno 90 ore per la teoria e altre 90 per la pratica, il docente potrà svolgere entrambe le parti;

b) aver frequentato corso per docenti di tipo A (60 ore) teorico/pratico erogato dai VV.F. o, se solo docente per la parte teorica, di tipo B (48 ore) che può essere usufruito mediante partecipazione parziale al corso di tipo A. Se un docente intende qualificarsi solo per la parte pratica, il corso è di tipo C (28 ore) che non può, però, essere ottenuto mediante partecipazione parziale al corso di tipo A.;

c) essere iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno e aver frequentato il corso per docenti, limitatamente alle sole parti pratiche. Non necessaria la formazione pratica per i docenti della sola parte teorica;

d) essere un ex Vigile del Fuoco.

12) Per i suddetti docenti, sono previsti specifici corsi di aggiornamento della durata di almeno 16 ore, di cui almeno 4 di pratica, da realizzarsi ogni 5 anni. I corsi di aggiornamento possono essere in FAD anche asincrona.

 

GESTIONE DELLE EMERGENZE

1) L’obbligo di redazione del “Piano di emergenza” in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza e, conseguentemente della prova di evacuazione annuale, è obbligatorio anche nei seguenti casi:

• Luoghi di lavoro ve sono occupati almeno dieci lavoratori.

• Luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero di lavoratori che vi operano.

• Luoghi di lavoro che rientrano in “allegato I” al D.P.R. 151/2011.

2) Per i luoghi di lavoro che non rientrano nell’obbligo di redazione del piano di emergenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere tale piano, ferma restando la necessità di adottare idonee misure organizzative e gestionali, da mettere in atto in caso di incendio; tali misure devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi.

3) Viene confermato l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di garantire adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, sia in funzione dell’attività svolta sia in relazione alla mansione espletata.

4) Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, l’informazione può limitarsi ad avvisi riportati tramite apposita cartellonistica.

5) Nei luoghi di lavoro con obbligo di redazione del “Piano di emergenza” devono essere organizzate esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.

6) Per più luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio, ma facenti capo a titolari diversi, i piani di emergenza devono essere coordinati.

7) Se, nello stesso edificio coesistono più datori di lavoro, è necessaria la collaborazione ed il coordinamento tra i soggetti occupanti l’edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

8) Si dispone che il numero complessivo di addetti designati alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

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