Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali




Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Il Mipaaf ha diffuso la nota Prot. n. 543529 del 25 ottobre 2022, a firma del Direttore generale Polizzi, che chiarisce la non applicabilità delle sanzioni previste dalla legge 238/2016 (tre anni di esclusione da misure dell’OCM vino e sanzioni fino a 1500 euro/ha) in caso di non utilizzo delle autorizzazioni di nuovo impianto per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.
La nota è il risultato di un confronto fra Regioni e MIPAAF sollecitato da Confagricoltura dopo aver verificato che per alcune Regioni le indicazioni riportate nella prima risposta del MIPAAF Prot. n. 346904 del 5 agosto 2022 a specifico quesito della Confederazione, non erano considerate sufficientemente chiare per poter procedere alla mancata applicazione delle sanzioni previste.
Si rammenta che la richiesta della Confederazione mirava a tutelare i titolari di autorizzazione del 2019 scadute nel 2022 che non hanno potuto utilizzare le autorizzazioni in loro possesso per cause legate alla situazione geopolitica ed economico-sanitaria contingente.
Il MIPAAF ha,sin dal principio,sostenuto la nostra istanza asserendo che la difficoltà a mantenere gli impegni “non dipende in nessun modo dalla volontà degli interessati in quanto assolutamente imprevista ed imprevedibile”.
Dopo l’ultimo confronto con le Regioni a chiarimento ulteriore il MIPAAF nella nota in oggetto evidenzia che “la trascorsa pandemia da Covid i cui effetti continuano a manifestarsi, e la crisi internazionale dovuta al conflitto in Ucraina possono essere qualificate come circostanze di forza maggiore”.
In più è stata ampliata la mancata applicazione delle sanzioni anche alle autorizzazioni in scadenza al 31 dicembre 2022 ovvero anche quelle assegnate nel 2017 e 2018 che erano state prorogate di uno o due anni.
Per le fattispecie citate nessuna istruttoria da parte dell’autorità competente, ovvero Regioni e Province autonome,dovrà essere preventivamente effettuata.
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