Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali




Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il decreto-legge recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, c.d. DL Sostegni-ter.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali disposizioni di interesse:
Articolo 1 (Misure di sostegno per le attività chiuse) – Rifinanziamento per 20 milioni del “Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse” istituito con art. 2 del DL 73/2021.
Articolo 2 (Istituzione del Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio) – Con dotazione di 200 milioni di euro.
Articolo 3 (Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica) – In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica, per l’anno 2022 sono stanziati 40 milioni di euro da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività di Ristoranti e attività di ristorazione mobile, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi), Bar e altri esercizi simili senza cucina.
Articolo 4 (Fondo Unico Nazionale Turismo) – Con un incremento di 100 milioni di euro per il 2022.
Articolo 5 (Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili) – Il credito d’imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022. Tale credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019 .
Articolo 7 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale) – I datori di lavoro dei settori di cui ai codici Ateco all’allegato I (inclusi settori turismo e ristorazione) che dal periodo 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 sospendono o riducono l’attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale. Tali oneri sono pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l’anno 2024.
Articolo 10 (Piano transizione 4.0) – Si introduce una maggiorazione del beneficio fiscale previsto dal cosiddetto “Piano transizione 4.0” per l’acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. In particolare, ferma restando l’applicazione dell’aliquota del 20 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e dell’aliquota del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, limitatamente agli investimenti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è elevato da 20 milioni a 50 milioni di euro.
Articolo 14 (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW) – Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Articolo 15 (Riduzione bollette per gli energivori) – La norma è volta a garantire alle imprese energivore come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia. Per tali imprese, che hanno subito nell’ultimo trimestre 2021 un incremento del costo per KWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Articolo 16 (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) – A decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di tariffe fisse derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria per differenza, è applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia.
Articolo 18 (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi) – Si sopprime la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci di cui alla Tabella A, punto 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevedeva una aliquota pari al 30% di quella ordinaria. Inoltre, si esclude l’impiego delle risorse del Fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.
Articolo 22 (Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia) – Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2021, prevede, in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. I commi 1 e 2 prevedono, per le imprese di cui al predetto comma 1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2021, la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui al medesimo articolo, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022 nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. Si stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa e che qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Articolo 23 (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro) – La disposizione apporta modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, tra cui la modifica all’articolo 7, comma 5-bis, elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS non essendo più vigente la disciplina dell’anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.
Articolo 26 (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo) – Al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e risarcire gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, “Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza” (di seguito, “Fondo di parte capitale”), con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2022 e “Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola” (di seguito, “Fondo di parte corrente”), con una dotazione di 35 milioni di euro per l’anno 2022. Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, ovverosia quegli investimenti degli operatori del settore suinicolo diretti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori etc.). Tale fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.
Articolo 27 (Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea) – Gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l’importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
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