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RENTRI: ultimi aggiornamenti

11 November 2025
RENTRI: ultimi aggiornamenti -  News | Confagricoltura Liguria

Il prossimo e ultimo scaglione di soggetti obbligati (imprese sotto i 10 dipendenti) al nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti, scatterà dal 15 dicembre p.v. ed entro il 13 febbraio 2026. Non sono previste attualmente proroghe rispetto a tale scadenza. Ricordiamo che tutte le imprese che pertanto producono rifiuti pericolosi, anche se in minime quantità e anche se non hanno dipendenti, dovranno regolarizzare la loro iscrizione al nuovo Registro.

La gestione degli obblighi può avvenire in due modalità distinte, a seconda che l’azienda scelga di operare in autonomia o di delegare le associazioni imprenditoriali rappresentative a livello nazionale o affidarsi a un circuito organizzato di raccolta.

Gestione autonoma 

Se l’impresa agricola decide di operare in completa autonomia, senza avvalersi delle semplificazioni previste dalla legge, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti per i produttori di rifiuti pericolosi, in particolare:

- iscrizione al RENTRI: l’azienda deve registrarsi al sistema nazionale, effettuare il pagamento del contributo annuale e gestire il proprio profilo operativo;

- utilizzo dei nuovi modelli di Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e di Registro carico e scarico: FIR e registri devono essere compilati seguendo i modelli aggiornati e digitalizzati introdotti dalla normativa;

- trasmissione digitale dei dati: sia i dati dei FIR sia quelli dei registri di carico e scarico devono essere inviati al sistema RENTRI attraverso la piattaforma telematica, rispettando le scadenze e le modalità di trasmissione stabilite.

In questo scenario l’impresa agricola gestisce direttamente ogni fase: dalla generazione dei documenti alla conservazione e all’invio telematico dei dati.

Gestione semplificata

Fermo restando l’obbligo di iscrizione al RENTRI, se l’azienda produce rifiuti pericolosi, scegliendo di avvalersi delle semplificazioni previste dalla normativa, gli adempimenti si riducono sensibilmente:

- documentazione semplificata. È sufficiente conservare: i FIR cronologici (scaricati in formato digitale), oppure i documenti di trasporto rilasciati dal circuito organizzato di raccolta a cui si aderisce, per adempiere anche all’obbligo del Registro di carico e scarico e al conseguente Mud;

- nessuna trasmissione digitale dei dati. I dati contenuti nei FIR o nei documenti di trasporto non devono essere caricati sul RENTRI.

Di seguito, ulteriori aspetti di interesse e chiarimenti sollecitati dai territori nelle ultime settimane.

Calcolo numero dipendenti

Ai fini del calcolo dei dipendenti si considerano quelli presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento (l’anno in cui cioè scatta l’obbligo di iscrizione), sono inclusi: 

- i dipendenti a tempo pieno; 

- i dipendenti a tempo parziale e stagionali, conteggiati come frazioni di unità lavorative, in base a quanto stabilito dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive; 

- titolare e soci vanno considerati nel conteggio solo se inquadrati come dipendenti formalmente dell’azienda, ossia regolarmente a libro paga.

Anche le imprese senza dipendenti, ma produttrici di rifiuti pericolosi, sono obbligate a iscriversi al nuovo Registro.

Contoterzisti/manutentori

Un aspetto da attenzionare è il rapporto tra azienda agricola e contoterzisti e/o manutentori. Affidare i propri rifiuti a un contoterzista non esonera dall’obbligo di iscrizione al RENTRI: la titolarità e la responsabilità del rifiuto restano in capo all’impresa agricola. Ove l’impresa di manutenzione svolga l'attività, con regolare contratto di affidamento da parte del committente (nel quale contratto venga specificato che la manutenzione, sostituzione di parti meccaniche e/o materiale di consumo -es. cambio olio trattore- sia da espletarsi in totale autonomia decisionale dal manutentore), il produttore del rifiuto che ne deriva è il manutentore stesso perché è a seguito della sua attività che si genera il rifiuto. Tale soggetto, pertanto, sarà obbligato al RENTRI. 

Delega alle associazioni imprenditoriali

La delega può essere affidata alle associazioni afferenti al CNEL, alle loro società di servizi oppure ai circuiti organizzati di raccolta. Sono solo questi i soggetti che la normativa autorizza. 

In questo contesto, ad esempio, Confagricoltura, che fa parte del CNEL, legittima a operare tutte le sue strutture territoriali che verranno delegate dalle aziende associate. Un consulente esterno non può essere, pertanto, delegato ma solo individuato come “incaricato”. L’incaricato, si ricorda, è la persona fisica (interna o esterna) che, autorizzato dal delegato, accede al portale per eseguire materialmente le operazioni richieste. 

Le attività che si possono delegare riguardano l’iscrizione alla piattaforma RENTRI, il pagamento del contributo annuale e la trasmissione digitale dei dati contenuti nei Formulari di trasporto rifiuti (FIR) e nei Registri di carico e scarico. La delega può essere ampia e coprire tutti questi aspetti, oppure limitata a uno solo di essi, a seconda delle esigenze dell’impresa. 

Quando si sceglie di delegare, la procedura prevede un passaggio di validazione. Se è il soggetto delegato a effettuare l’iscrizione, il produttore riceve una PEC di notifica con i dati inseriti e deve confermare l’operazione in modo immediato cliccando sul link contenuto nella comunicazione stessa, che rimanda direttamente al portale ufficiale www.rentri.gov.it. L’accesso alla piattaforma può avvenire tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), sia per persone fisiche e ditte individuali sia per persone giuridiche. Questi strumenti sono necessariamente in possesso dell’impresa e in particolare del legale rappresentante perché altrimenti non sarebbe possibile operare e accedere al suo cassetto imprenditoriale presso le Camere di commercio né accedere in generale ai portali e ai servizi della Pubblica Amministrazione. Se l’azienda non è in possesso di tutti questi strumenti perché ad esempio svolge attività saltuaria ed ha un fatturato contenuto sotto gli 8000 euro annui - e quindi non è obbligata ad iscriversi al registro imprese presso la camera di commercio di competenza - , potrà utilizzare la pec del soggetto a cui ha rilasciato delega.

Un aspetto importante riguarda il pagamento del contributo annuale. La conferma via PEC è possibile solo se il versamento viene effettuato dal soggetto delegato. Se invece il pagamento rimane a carico dell’azienda agricola, e quindi non è oggetto di delega, il produttore dovrà accedere personalmente all’area riservata per completare il versamento. 

Formazione

Si ricorda, infine, che dal 28 ottobre u.s. ha preso il via il sesto ciclo di formazione sul RENTRI, promosso dalla Segreteria dell’Albo nazionale gestori ambientali con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere. Un ciclo che proseguirà in queste settimane e che interesserà anche il primo mese del nuovo anno.

L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche sugli aspetti operativi del RENTRI, con particolare attenzione al FIR Digitale e agli adempimenti previsti in vista del 13 febbraio 2026.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Per dettagli, iscrizioni e calendario completo dei corsi, invitiamo a consultare la sezione “Formazione RENTRI: ottobre-dicembre 2025” sul portale RENTRI https://www.rentri.gov.it/it

Inoltre, sul canale ufficiale Vimeo del RENTRI, sono disponibili diversi video che accompagnano l’operatore nelle diverse fasi di iscrizione, sia nel caso che l’azienda proceda autonomamente e sia che debba essere l’Associazione a iscrivere le imprese che l’hanno delegata: 

https://vimeo.com/1115440239/f1ecac7ad3

Ricordiamo, infine, che nello spazio “Supporto” del sito RENTRI, è disponibile materiale didattico e formativo continuamente aggiornato. Si evidenzia, in particolare, per quanto riguarda gli aspetti della delega, il Manuale specifico, allegato IV al decreto 254/2024:https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/decreto-direttoriale-di-approvazione-dei-manuali-a-supporto-degli-utenti-e-degli-operatori

 

Istruzioni per disservizi

 

Il MASE ha definito le modalità operative da seguire nel caso di mancanza di disponibilità dei servizi del nuovo Registro.

Le indicazioni, applicabili nel caso di disservizi non dovuti ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, sono state approvate con decreto direttoriale MASE del 30 ottobre 2025, n. 319.

La durata del disservizio deve essere comunicata dal Dicastero attraverso avvisi pubblicati sul portale del RENTRI, che rappresenta il "punto di riferimento comunicativo al fine di poter attestare l'effettiva condizione di mancanza di disponibilità dei servizi", e sul portale dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Gli operatori devono adottare le misure indicate dal decreto, nel periodo che intercorre tra la comunicazione di apertura dell’evento di mancanza di disponibilità di uno o più servizi RENTRI e il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dello stesso evento.

 

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