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MILLEPROROGHE: tutte le info per il comparto agricolo

20 marzo 2023
MILLEPROROGHE: tutte le info per il comparto agricolo -  News | Confagricoltura Liguria

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il D.D.L. di conversione in legge del D.L. n. 198/2022, c.d. Decreto Milleproroghe. Esaminiamo di seguito, per brevi flash, le principali novità apportate dalla Legge di conversione del decreto; seguiranno poi approfondimenti in funzione dell’importanza e dell’urgenza.

Proroga termine di presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021

L’art. 3, comma 1, D.L. n. 198/2022, accorda la proroga al 30 giugno 2023 del termine di presentazione della Dichiarazione IMU relativa all’anno 2021, sia a favore delle le persone fisiche e degli enti commerciali, sia degli enti non commerciali.

Entro il 30 giugno 2023, peraltro, dovrà essere presentata anche la Dichiarazione IMU relativa all’anno 2022.

Divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari

L’art. 3, comma 2, D.L. n. 198/2022, dispone la proroga, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, del divieto di fatturazione elettronica previsto in relazione alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.

Anche per tutto il 2023, pertanto, le prestazioni sanitarie erogate alle persone fisiche continuano a dover essere documentate mediante l’emissione della fattura in forma cartacea.

Trasmissione telematica corrispettivi soggetti tenuti all’invio dei dati al STS

L’art. 3, comma 3, D.L. n. 198/2022, accorda la proroga al 1° gennaio 2024 del termine a partire dal quale, ai fini dell'elaborazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria dovranno adempiere all’obbligo di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri.

Ulteriore sospensione dei termini per la fruizione delle agevolazioni prima casa

L’art. 3, comma 10-quinquies, D.L. n. 198/2022, accorda una ulteriore sospensione ai termini relativi all’agevolazione prima casa, dal 1° aprile 2022 fino al 30 ottobre 2023.

Si tratta, in particolare, dei termini di cui alla Nota II-bis, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, ossia:

  • del termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa;
  • del termine per il riacquisto della prima casa a seguito dell’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito fruendo dell’agevolazione prima casa (che viene prorogato da un anno a un massimo di due anni e 7 mesi);
  • del termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale deve cedere l’abitazione acquisita fruendo dei benefici prima casa (che viene prorogato da un anno a un massimo di due anni e 7 mesi).

Da ultimo è sospeso il termine di cui all’art. 7, Legge n. 448/1998, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (che, si ricorda, è riconosciuto ai contribuenti che acquisiscono, a qualsiasi titolo ed entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione prima casa, un'altra abitazione non di lusso).

Sono, tuttavia, fatti salvi gli atti notificati dall’Agenzia delle Entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, emessi per il mancato rispetto dei sopraindicati termini. Non è previsto, inoltre, il rimborso delle somme eventualmente già versate.

Proroga termine di presentazione comunicazione bonus edilizi

L’art. 3, comma 10-octies, D.L. n. 198/2022, accorda la proroga, dal 16 marzo al 31 marzo 2023, del termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle comunicazioni di esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito dei bonus edilizi, in relazione alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Il successivo comma 10-novies del medesimo art. 3, D.L. n. 198/2022, accorda la proroga al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a tutti i bonus edilizi spettanti in relazione alle spese sostenute nel 2022 per i lavori sulle parti comuni dei condomini.

Modifiche alla Tregua fiscale

L’art. 3-bis, D.L. n. 198/2022, interviene, modificandole, su alcune norme relative alla c.d. Tregua fiscale introdotta dalla Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023.

In particolare, integrando la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1, commi da 186 a 205, Legge n. 197/2022, viene precisato che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare tale definizione agevolata acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito Internet istituzionale dell'ente creditore.

Tali enti, inoltre, entro il prossimo 31 marzo 2023, possono prevedere l’applicazione, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie:

  • della conciliazione agevolata delle controversie tributarie pendenti, di cui all’art. 1, commi da 206 a 212, Legge n. 197/2023;
  • della rinuncia agevolata ai giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, di cui all’art. 1, commi da 213 a 218, Legge n. 197/2023;
  • della regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo, mediazione e conciliazione giudiziale, di cui all’art. 1, commi da 219 a 221, Legge n. 197/2023.

La Legge di conversione interviene, poi, sulla disciplina del c.d. “saldo e stralcio” di cui al comma 222 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, estendendo dal 31 marzo al 30 aprile 2023 l’operatività dell’annullamento automatico dei carichi (ossia l’annullamento automatico delle somme iscritte a ruolo di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali).

Da ultimo, è prorogato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli Enti pubblici previdenziali possono deliberare di non aderire all’annullamento dei ruoli.

In alternativa, sempre entro il 31 marzo 2023, detti enti possono adottare un proprio provvedimento con il quale stabilire l’integrale applicazione delle disposizioni in materia di annullamento automatico dei carichi di cui al comma 222 dell’art. 1, Legge n. 197/2022 (per effetto di tale modifica, pertanto, anche in relazione ai carichi formati dagli enti diversi, è prevista la possibilità di stralcio della quota capitale della cartella, ossia della quota riferita all’imposta).Anche in questa ipotesi, il debito residuo al 1° gennaio 2023 non deve essere superiore a 1.000 euro (capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).

Proroga termine utilizzo bonus carburanti terzo trimestre 2022

L’art. 15, comma 1-quinquies, D.L. n. 198/2022, accorda la proroga, dal 31 marzo al 30 giugno 2023, del termine per l’utilizzo del credito d'imposta riconosciuto per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca nel terzo trimestre 2022, di cui all’art. 7, D.L. n. 115/2022.

In capo ai beneficiari del credito d’imposta è, tuttavia, introdotto l’obbligo, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, di inviare entro il 16 marzo 2023, all'Agenzia delle Entrate, l’apposita comunicazione circa l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Estensione della sospensione degli ammortamenti

L’art. 3, comma 8, D.L. n. 198/2022, accorda l’estensione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 della possibilità, accordata ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali (e alle società di persone e agli imprenditori individuali in contabilità ordinaria), di non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Così come in precedenza, la quota di ammortamento non effettuata deve essere imputata al Conto Economico dell'esercizio successivo e, con lo stesso criterio, devono essere differite anche le quote successive, prolungando l’originario piano di ammortamento di un anno.

Proroga sospensione perdite civilistiche

L’art. 3, comma 9, D.L. n. 198/2022, interviene sul regime derogatorio di cui all’art. 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020, sostituendo il riferimento al 31 dicembre 2021 con il nuovo termine del 31 dicembre 2022.

Per effetto di tale modifica, pertanto, alle perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 non si applica la disciplina di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter, Codice Civile, senza, peraltro, che operi la causa di scioglimento della società di cui all’art. 2484, comma 1, n. 4), Codice Civile.

Le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 possono essere dunque sospese per ben cinque anni, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2027.

Si ricorda che le perdite oggetto di sospensione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa, con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

Svolgimento con modalità semplificate delle assemblee societarie

L’art. 3, comma 10-undecies, D.L. n. 198/2022, proroga l'applicabilità delle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee ordinarie delle società di capitali, di cui all’art. 106, D.L. n. 18/2020, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2023.

Pertanto, relativamente alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici possono stabilire, nell’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie), che l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato dallo Statuto.

È inoltre possibile prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

Le società a responsabilità limitata possono poi consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, Codice Civile, e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Proroga smart working lavoratori fragili e genitori di under 14

L’art. 9, comma 4-ter, D.L. n. 198/2022, estende fino al 30 giugno 2023 il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili appartenenti al settore pubblico e privato.

Il successivo comma 5-ter del medesimo art. 9, D.L. n. 198/2022, accorda la proroga fino al 30 giugno 2023 della possibilità, accordata ai genitori con figli fino a 14 anni, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche senza preventivo accordo con l’azienda.

La proroga opera a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o un genitore non lavoratore.

Bonus investimenti

L’art. 12, commi 1-bis e 1-ter, D.L. n. 198/2022, proroga fino al 30 novembre 2023 il termine per completare gli investimenti in beni materiali ed immateriali generici e in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022 (ossia, gli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2022, l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti pari ad almeno il 20% del corrispettivo).

Di conseguenza, per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022 e completati entro il 30 novembre 2023, è possibile beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2022, ossia:

  • per i beni materiali ed immateriali in misura pari al 6% del costo sostenuto, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
  • per i beni materiali Industria 4.0 in misura pari al 40% del costo sostenuto per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20% del costo sostenuto per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e al 10% del costo sostenuto per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Resta, invece, confermato al 30 giugno 2023 il termine per completare gli investimenti in beni immateriali Industria 4.0.

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