Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali




Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Come ricorderete nella GU n. 282 del 2 dicembre era stato pubblicato. il decreto del Mipaaf 19 ottobre 2022 riguardante “Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche”.
Il decreto, lo ricordiamo, definisce criteri e modalità di utilizzo delle risorse derivanti dal “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, di provenienza dall’esercizio 2021, pari a 25 milioni di euro.
Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.
E’ di oggi la pubblicazione, da parte di Agea, della circolare che proroga il termine per la presentazione delle domande di sostegno che le aziende florovivaistiche devono trasmettere per accedere al sostegno. Tale proroga è fissata, come scadenza, al 21 aprile 2023.
Ricordiamo che possono beneficiare del suddetto sostegno le imprese florovivaistiche che siano iscritte all’INPS e all’Anagrafe delle aziende agricole (SIAN), aventi un fascicolo valido al momento della presentazione della domanda ed in possesso di uno dei seguenti codici ATECO:
- “19.1 - Coltivazione di fiori in piena aria”, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- “19.2 - Coltivazione di fiori in colture protette”;
- “1.30 - Riproduzione delle piante”, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
L’accesso al sostegno prevede che i beneficiari dimostrino di aver sostenuto, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2022 ed il 31 agosto 2022, costi di acquisto per le risorse energetiche (energia elettrica; gas metano; GPL; gasolio e biomasse utilizzate per la combustione in azienda) in misura superiore di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nei medesimi periodi d’imposta dell’anno 2021.
Con l’emanazione della circolare n. 118 del 20 dicembre 2022, AGEA aveva illustrato le modalità attuative per la richiesta e l’erogazione degli interventi a favore del settore, indicando che le domande per ottenere il contributo si dovevano presentare a partire dal 25 gennaio 2023 fino al 27 febbraio 2023.
Con la circolare n. 14 del 22 febbraio 2023, AGEA aveva posticipato il termine di presentazione delle domande, prorogandolo.
Con la circolare n. 24 AGEA ha concesso questa ulteriore proroga.
Precisazione sul credito d'imposta
Per velocizzare la tempistica delle istruttorie, è necessario che le imprese che si sono avvalse o intendono avvalersi dei crediti di imposta per le spese sostenute per la componente energetica, comunichino l’importo dei crediti di imposta utilizzati o che verranno utilizzati in compensazione.
Nel caso l’impresa si sia avvalsa o intenda avvalersi dei predetti crediti di imposta per le spese sostenute per la componente energetica, dovrà riportare i crediti di imposta relativi alle spese energetiche relativi al semestre marzo – agosto 2022. Tale importo sarà dedotto dal contributo di cui al DM 19 ottobre 2022 n. 532191 al fine di evitare una sovracompensazione dei medesimi oneri. L’allegato A deve essere compilato anche dalle imprese che non si sono avvalse e non intendono avvalersi dei predetti crediti di imposta.
Precisazioni sul calcolo dei costi energetici
Nella stessa circolare di questi giorni, AGEA ha precisato che, nel caso di impresa agricola in contabilità analitica in cui le fatture energetiche che riceve siano comprensive del costo dell'energia utilizzata per il riscaldamento delle serre e anche dell’energia per altri fini (a titolo esemplificativo non esaustivo uso domestico dell’abitazione ubicata in prossimità delle serre), il costo per le spese energetiche deve essere calcolato facendo riferimento all’importo riportato nel corrispondente centro di costo.
Con riferimento alle stesse imprese, le spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 e contabilizzate cumulativamente devono essere ripartite in base alla percentuale dei costi registrati nei singoli centri di costo per l’anno 2021 e devono essere riportate proporzionalmente nelle fatture da inserire nel quadro B ovvero C della domanda di aiuto, la documentazione a supporto deve essere allegata al fascicolo aziendale cartaceo.
Lo stesso criterio appena descritto deve essere applicato dalle imprese agricole che per forma giuridica non sono obbligate alla tenuta della contabilità prevista dal D.P.R. 600/73, ma sono sottoposte alla sola tenuta della contabilità ai fini della disciplina IVA recata dal D.P.R. 633/72; il costo delle spese energetiche sostenute nel 2021 e nel 2022 va ripartito in proporzione al fatturato e ai corrispettivi riferiti a ciascuna delle attività del solo 2021 e devono essere riportate proporzionalmente nelle fatture da inserire nel quadro B ovvero C della domanda di aiuto, la documentazione a supporto deve essere allegata al fascicolo aziendale cartaceo.
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