Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali




Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Versamento imposta di bollo fatture elettroniche
Entro il 28 febbraio 2025, vanno versati i bolli inerenti all’ultimo trimestre 2024.
Certificazione Unica
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative a:
- redditi di lavoro dipendente,
- redditi di lavoro autonomo e
- redditi diversi,
- da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo 2025.
Ravvedimento speciale per chi ha aderito al concordato preventivo biennale
Entro il 31 marzo 2025, i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 possono sanare le irregolarità dichiarative afferenti agli anni 2018 - 2022, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP.
Dichiarazione dei redditi precompilata
Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente per:
- le persone fisiche titolari sia di redditi di lavoro dipendente e pensione, che differenti, nonché
- i titolari di redditi di lavoro autonomo e d’impresa.
Dichiarazione annuale IVA
La dichiarazione IVA 2025, riguardante l’anno 2024, dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025 (art. 8 del D.P.R. n. 322/1998).
La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine risulterà valida, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considererà omessa, ma costituirà titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Versamenti
L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno, nel caso in cui l’importo superi euro 10,33 (10 euro, per effetto degli arrotondamenti effettuatati in dichiarazione).
Si ricorda che in tutti i casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione, pari allo 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 542/1999). Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’IVA, versando l’imposta entro il 30 giugno, a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte sui redditi (anche per tali soggetti, pertanto, si tiene conto dei termini di versamento previsti dall’art. 17, comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 435/2001).
Si precisa che la maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24.
Riepilogando, il soggetto IVA può:
- versare in un’unica soluzione entro il 16 marzo oppure rateizzare, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima;
- versare in unica soluzione entro il 30 giugno, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo oppure rateizzare dalla data di pagamento, maggiorando dapprima l’importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima.
È, in ogni caso, possibile avvalersi dell’ulteriore differimento del versamento del saldo IVA al termine fissato dal comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (30 luglio), applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione 20 giugno 2017, n. 73/E).
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, compresi i versamenti rateali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (art. 37, comma 11-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223).
ISA: disponibilità dei programmi informatici
I programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati saranno resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.
Dichiarazione/versamento IMU
Il termine per effettuare il pagamento della prima rata, ovvero dell’acconto IMU, è il 16 giugno 2025.
Il termine per effettuare il pagamento della seconda rata, ovvero del saldo IMU, è il 16 dicembre 2025.
Il calcolo del saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno deve essere effettuato utilizzando le aliquote pubblicate nel sito del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Adesione concordato preventivo biennale
Il termine per aderire al concordato preventivo biennale è fissato al 31 luglio 2025.
Presentazione dichiarazione dei redditi e IRAP
Il termine per presentare le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP è stabilito dal 15 aprile 2025 al 31 ottobre 2025.
Per i soggetti IRES, l’anticipo è dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Alcune modificazioni sono apportate, con effetto dal 1° aprile 2025, al D.P.R. n. 322/1998:
- le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a., tra il 1° aprile e il 30 giugno (attualmente tra il 1° maggio e il 30 giugno) ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre (attualmente entro il 30 novembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- le società e le associazioni di cui all'art. 5 del TUIR (società semplici o in nome collettivo o in accomandita semplice o di fatto o le imprese familiari) presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- i soggetti IRES presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'art. 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (attualmente, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta);
- i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti presentano in via telematica la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, non più entro il 31 ottobre di ciascun anno, bensì tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno.
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