Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Lo scorso 12 marzo il Governo ha approvato lo stanziamento di 290 milioni di euro per assicurare il diritto al lavoro per chi ha figli in didattica a distanza o in quarantena. Chi svolge attività che non consentono lo smart working si vedrà così riconosciuto l’accesso ai congedi parentali straordinari. Importante sottolineare da subito che il congedo ha valore retroattivo e quindi “parte” dal 1° gennaio 2021. L’aiuto può essere richiesto, in maniera “alternata” indifferentemente da entrambi i genitori.
La novità più “grande” riguarda invece i titolari di attività imprenditoriali come le partite Iva, i lavoratori autonomi (ad esempio i liberi professionisti, gli artigiani e i piccoli imprenditori), nonché i sanitari e le forze dell’ordine per i quali è stato reintrodotto il bonus baby sitter fino a 100 euro a settimana.
Smart working: come funziona?
Come detto, i 290 milioni di euro stanziati per i nuovi congedi parentali con causale Covid ripartono dal 1° gennaio 2021. Nel decreto viene stabilito che tutti i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, hanno diritto a chiedere lo smart working per rimanere a casa con una retribuzione piena.
Scendendo nel dettaglio, ha diritto a richiedere lo smart working ogni lavoratore dipendente con figlio convivente minore di 16 anni (prima era fino a 14 anni), alternativamente all’altro genitore, fino al 30 giugno 2021. Secondo questi lassi di tempo:
- per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio;
- per tutta la durata dell’infezione da Covid-19 del figlio;
- per la durata della quarantena del figlio disposta dall’Asl.
Congedi parentali
In alternativa allo smart working, i genitori possono richiedere il congedo parentale con una retribuzione al 50 per cento del reddito abitualmente percepito. Questa misura è riservata a tutti i lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni. Ha diritto di richiedere il congedo anche chi ha figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ma in questo caso senza retribuzione. Per il genitore che fruisce di questa misura c’è il divieto di licenziamento e la conservazione, dunque, del posto di lavoro. Attenzione, però, questa ipotesi di sostegno non “vale” per chi fruisce dello smart working.
Bonus baby sitter: chi ne ha diritto
Nel primo lockdown il Bonus baby sitter valeva 600 euro (pari a 1.200 euro per alcune fasce professionali) e venne esteso anche ai nonni purché non conviventi. Nell’ultimo decreto legge Covid, ovvero il n. 30 del 13 marzo, è stato reintrodotto per i genitori che hanno figli in didattica a distanza, ma solo per determinate categorie di lavoratori. Possono beneficiare di questo bonus, quindi:
* i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps;
* i lavoratori autonomi non iscritti all’Inps;
* il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica;
* i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari.
I genitori di figli conviventi minori di anni 14 possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali. Il bonus può essere richiesto per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, alla durata dell’infezione da Covid del figlio o alla durata della quarantena del figlio disposta dall’Ask.
Bonus baby sitter: come viene erogato
Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia, contattando i nostri uffici di Patronato. In alternativa, direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
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