Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
In molti, subito dopo la conversione in legge del Decreto legge "Rilancio", hanno chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità del bonus sulle ristrutturazioni, noto con il termine "110", sui fabbricati rurali.
La genesi della risposta è stata assai articolata.
In sintesi estrema il proprietario di fabbricato rurale può godere dei benefici del richiamato Bonus se tale edificio non è direttamente strumentale. Quindi stiamo parlando di possibilità applicabile al solo immobile dove lo stesso risiede.
A “dimostrazione” di questa conclusione, tracciamo il quadro legislativo che porta a ciò:
1) Il “DL Rilancio” contiene all’articolo 119 tutte le specifiche per poter godere di tale Bonus, e stabilisce nello specifico quanto segue:
L’articolo stabilisce, inoltre, i destinatari delle agevolazioni. In particolare, (comma 9) è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:
• dalle persone fisiche al di fuori di attività di impresa, arti o professioni per interventi su unità abitative. Tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio
• dai condomìni;
• dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili di proprietà delle stesse in godimento ai soci;
• dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
• dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
2) Successivamente a ciò l’articolo 4 del “Decreto Requisiti” del 6 agosto 2020 chiarisce che ci si può riferire anche ai fabbricati rurali, stabilendo che:
Soggetti ammessi alla detrazione:
per gli interventi di cui all'art. 2, la detrazione dall’imposta sul reddito spetta: a) alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non titolari di reddito d'impresa, che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unita' immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
3) Infine la circolare della AdE n° 24 (8 agosto 2020) chiarisce il concetto in maniera maggiormente precisa affermando che il fabbricato rurale debba intendersi come sola abitazione ad uso dell’agricoltore:
Ne consegue che, la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni, qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico” e, dunque, diversi da quelli strumentali, alle predette attività di impresa o arti e professioni; dalle unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività; dai beni patrimoniali appartenenti all’impresa.
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