Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
È stato pubblicato il 6 novembre scorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 277, il decreto ministeriale Mipaaf del 27 ottobre 2020 che, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, detta le modalità attuative del Fondo per la filiera della ristorazione.
Il Fondo, come noto, è stato istituito e finanziato da una apposita norma inserita nel decreto legge “agosto” modificata in sede di conversione (articolo 58 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).
Come si ricorderà il Fondo era stato istituito per intervenire a favore della filiera della ristorazione soggetta a cali di fatturato a causa delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19 e sostenere indirettamente la fornitura di beni agricoli e alimentari. Al fondo sono stati destinati finanziamenti per 600 milioni di euro nel 2020.
Sempre l’articolo ha previsto i principali criteri direttivi per la concessione alle imprese del contributo a fondo perduto previsto, demandando poi al decreto ministeriale ora ufficializzato e pubblicato ulteriori dettagli.
Questi i principali elementi inclusi nel decreto ministeriale che delineano le modalità per la concessione del contributo.
- Sono ammesse le imprese di ristorazione con i codici Ateco indicati nella legge. A tale riguardo, si evidenzia l’estensione ottenuta in sede di conversione da Confagricoltura che ha ampliato i benefici alla ristorazione connessa alle aziende agricole (agriturismo).
- Il contributo è erogato a fondo perduto e nei limiti della normativa de minimis (agricola e non agricola) per sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari. Da notare che i prodotti sono “anche DOP ed IGP” ed includono quelli vitivinicoli nonché i prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
- In pratica il contributo è riconosciuto per l’acquisto di prodotti delle filiere agricole e alimentari “valorizzando la materia prima del territorio”. Gli acquisti devono essere effettuati dopo il 14 agosto 2020 ed essere comprovati da idonea documentazione fiscale.
- Gli acquisti (art. 4 comma 5 del decreto ministeriale) devono riguardare almeno “tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari” ed il “prodotto principale” non può superare il 50% della spesa totale documentata. Non vengono forniti maggiori dettagli né sulla definizione di “tipologia” di prodotti né di quella di “prodotto principale”.
Il decreto precisa poi cosa si intende per “valorizzazione della materia prima del territorio” e cioè che ci si riferisce all’acquisto di prodotti:
- DOP e IGP;
- da vendita diretta ex art. 4 del d. l.vo 18 maggio 2001 , n. 228;
- ottenuti “da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito”.
Sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e prodotti ad alto rischio di spreco. Questi ultimi sono poi quelli elencati nell’allegato 1 al decreto che è aggiornabile da un decreto Mipaaf. La definizione di “prodotto prioritario” è rilevante ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto.
Per quanto riguarda l’ammontare del contributo esso:
- non potrà superare l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati dopo il 14 agosto 2020 dall’impresa beneficiaria; ammontare che a sua volta è compreso tra mille e diecimila euro IVA esclusa (art. 4, comma 6 del decreto ministeriale).
- È garantito comunque a tutti un importo del contributo pari a mille euro (art. 6 comma 2 del decreto), assegnato il quale si provvede alla ripartizione delle risorse residue nel rispetto del limite massimo di diecimila euro. Qualora il totale dei contributi richiesti superi le risorse disponibili di 600 milioni di euro, il decreto prevede che si determinerà l’entità del contributo “in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati” (art. 6, comma 2 del decreto).
Il contributo viene erogato con un meccanismo di acconto e saldo con un acconto pari al 90% dell’importo sulla base della documentazione fiscale presentata e poi il saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento degli acquisti; presentazione che va effettuata entro quindici giorni dall’anticipo (art. 6, comma 5 del decreto ministeriale).
Proprio dal punto di vista della procedura il decreto provvede intanto a individuare in Poste italiane s.p.a. il “concessionario” che, attraverso una specifica convenzione, sarà incaricato dal Mipaaf di mettere a disposizione l’apposito “portale della ristorazione” previsto dalla norma ed utilizzato per raccogliere e gestire le domande da parte dei beneficiari.
Sul sito del Mipaaf è stata prevista una apposita sezione di informazione completamente dedicata al provvedimento e disponibile da qui.
In tale area è possibile reperire tutto il materiale informativo disponibile ed anche l’indirizzo di accesso al “Portale della ristorazione” realizzato da Poste italiane di cui sopra.
Soprattutto nella sezione internet si informa che le date per la presentazione delle domande per accedere al fondo sono così fissate:
- attraverso il Portale della ristorazione dal 15 novembre 2020 al 28 novembre 2020;
- presso gli sportelli degli uffici postali dal 16 novembre 2020 al 28 novembre 2020 negli orari di sportello.
E’ importante evidenziare, come anche riportato nella documentazione ufficiale sul sito, che “l’ordine di presentazione della domanda non dà diritto ad alcuna prelazione sulla erogazione del contributo che verrà concesso solo in base alla corretta compilazione della domanda.”
Andranno accluse alla domanda:
- copia del versamento dell’importo di adesione all’iniziativa;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che indichi tra l’altro: gli aiuti de minimis percepiti nell’ultimo triennio; il calcolo del fatturato medio dei mesi marzo-giugno 2020 che deve risultare – come previsto dall’art. 58, comma 2 del decreto legge “agosto” – non superiore al 75% del fatturato medio del medesimo periodo del 2019. Ovvero, in alternativa, se l’azienda ha avviato l’attività a decorrere dal primo gennaio 2019.
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