Progetto realizzato con il contributo del Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
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Fitosanitari: il Reg UE 2031/2016 - RUOP
Il 23 novembre 2016 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2016/2031 "Relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante"; il regolamento, che sostituisce la normativa precedente in materia (Direttiva 2000/29/CE), sarà applicato dal 14 dicembre 2019.
Il Reg. UE 2016/2031 è stato preceduto dal Regolamento (UE) 2014/652, relativo alle spese per i controlli (anche) fitosanitari, ed è stato seguito dal Reg. (UE) 2017/625, relativo all'organizzazione e alle modalità di controllo (anche) fitosanitario.
Le principali novità del nuovo regime fitosanitario istituito dal Reg. (UE) 2016/2031 sono le seguenti:
(art. 2) nuova definizione, più ampia, di 'operatore professionale' (OP) di interesse fitosanitario, con conseguente aumento degli operatori soggetti alla normativa fitosanitaria. Gli OP, a seconda delle attività che svolgono, sono distinti in OP registrati in un registro ufficiale e OP autorizzati all'emissione del passaporto o all'apposizione di marchi sui materiali prodotti e\o commercializzati.
(artt. 3-6) nuova definizione di Organismi nocivi da quarantena (ON), ON rilevanti per l'Unione (ONRU) e ON prioritari (ONP).
(artt. 10 e segg.) è previsto un corposo elenco di adempimenti per gli Stati membri (SM) e le loro autorità competenti in casi di ritrovamento sul loro territorio di focolai di organismi nocivi alle piante rilevanti per l'UE.
(art. 22) è previsto l'obbligo per gli SM di effettuare indagini sul loro territorio per rilevare l'eventuale presenza di focolai di organismi nocivi rilevanti per l'UE, è possibile escludere alcuni ONRU difficilmente presenti sul territorio di uno SM.
(art. 23) gli SM devono produrre programmi pluriennali di indagine per la ricerca di ONRU sul loro territorio.
(art. 24) idem per gli ON prioritari.
(art. 25) obbligo di predisposizione di piani di emergenza per ciascun ON prioritario.
(art. 27) obbligo di predisposizione di piani di azione in caso di presenza confermata di un ON prioritario.
(artt. 32 e seg.) viene confermato il regime speciale per le zone protette.
(art.36) nuova definizione di ‘organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione' (RNQP).
(artt. 65-66) deve essere istituito a livello nazionale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), cui devono essere iscritti tutti gli OP attualmente nel RUP tranne i produttori\commercianti di patate da consumo e i commercianti di frutti di agrumi; in più devono essere registrati al RUOP tutti i soggetti che richiedono certificati per l'export la riesportazione o pre-esportazione.
(art. 69) è obbligatoria la tracciabilità in entrata ed in uscita dei movimenti di piante, prodotti vegetali od altri oggetti;
(artt. 71-77) l'attuale impostazione per i certificati export e riesport è confermata.
(artt. 78\83) l'obbligo dell'emissione del passaporto delle piante è confermato ed è esteso a tutte le piante da impianto.
(artt. 84\87) i passaporti delle piante sono rilasciati dagli operatori sotto la loro responsabilità, dopo scrupolosi esami su piante, prodotti vegetali ed altri oggetti.
(art. 87) gli OP hanno la responsabilità degli esami per l'emissione del passaporto delle piante.
(art. 88) il passaporto è apposto sull'unità di vendita o sull'imballaggio.
(art. 89) l'autorizzazione all'emissione del passaporto per le piante è rilasciata dal SFR previa verifica della competenza dell'operatore professionale in materia di organismi nocivi e della verifica della disponibilità, da parte dello stesso, di sistemi di tracciabilità conformi agli standard definiti dall'UE;
(art. 91) gli OP possono prevedere piani di gestione dei rischi fitosanitari in modo da organizzare i propri processi produttivi e finalizzarli alla riduzione del rischio fitosanitario; tali piani sono approvati dai SFR e consentono una riduzione dei controlli da parte di questi ultimi.
(art. 92) i SFR effettuano la supervisione degli operatori autorizzati, con ispezioni svolte almeno una volta all'anno su tutti gli OP autorizzati all'emissione dei passaporti.
(art. 100-101-102) i certificati per l'export la riesportazione e pre-esportazione sono rilasciati solo agli OP registrati nel RUOP.
Regolamento UE n. 2016/2031: passaggio da RUP a RUOP
Dal 14 dicembre 2019 sono entrate in applicazione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 in merito al nuovo regime fitosanitario UE.
- Introduzione alla nuova normativa fitosanitaria europea
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RUOP e Passaporto Verde - Modulistica e note esplicative
- RUOP - Obblighi degli operatori professionali
- RUOP - Iscrizione al registro ufficiale degli operatori professionali. Nota esplicativa
- RUOP - Note tecniche generali
- RUOP - Modello domanda registrazione al Registro
- RUOP - Modello domanda registrazione al Registro - Allegato 1 Centri aziendali
- RUOP - Modello domanda registrazione al Registro - Allegato 2 Import
- RUOP - Modello domanda registrazione al Registro - Allegato 3 Export
- RUOP - Modello Domanda di registrazione
- RUOP - Modello Richiesta Passaporto piante
- RUOP - Passaporto piante
- RUOP - Modello dichiarazione piante 2023
- RUOP - Vademecum 2024
- RUOP - Modello di registro degli esami per il rilascio dei passaporti delle piante
- RUOP - Piano di emergenza aziendale
- RUOP - Rettifica centri aziendali
- RUOP - Schema tracciabilità aziendale 2024
- RUOP - Modello per identificazione punti critici
- Note informative
- Normativa di riferimento
- Modello 2023 dichiarazione piante coltivate
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